Decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006.
 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77, 87 e 120 della Costituzione;

        Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

        Viste le direttive 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) e 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione);

        Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 9 dicembre 2004, nella causa C-460/02, avente ad oggetto ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo delle Comunità europee, nei confronti della Repubblica italiana, in tema di accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti;

        Vista la conseguente procedura d'infrazione n. 1999/4472, avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al recepimento entro il 31 dicembre 2006 delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, di dare esecuzione alla predetta sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e all'ordinanza del Presidente della Corte medesima resa in data 19 dicembre 2006 in tema di prelievo venatorio, nonché di adeguarsi a indirizzi comunitari in tema di Agenzia nazionale per i giovani;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche europee, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive;
 

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emana
il seguente decreto-legge:
 

Articolo 2.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in attuazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE).

Articolo 2.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in attuazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE).

        1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Identico.

            a) l'articolo 6 è così modificato:

 

                1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «controlli interni» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie»;

 

                2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

        «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per

 

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la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni.»;  

            b) l'articolo 7 è così modificato:

 

                1) al comma 2, dopo le parole: «lettera a)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio»;

 

            c) l'articolo 11 è così modificato:

 

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

        «1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:

 

            a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);

 

            b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:

 

                1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società di gestione del risparmio;

 

                2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di gestione del risparmio.»;

 

                2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

 

        «1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione è trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.»;

 

            d) l'articolo 12 è così modificato:

 

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

        «1. La Banca d'Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, commi 1, lettera a), e 1-bis. Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare.»;

 

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                2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:  

        «1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.»;

 

                3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        «2. La società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.»;

 

                4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

        «3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la SIM o la società di gestione del risparmio, nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni.»;

 

                5) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

 

        «3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).»;

 

                6) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

        «5. La Banca d'Italia e la Consob possono, per le materie di rispettiva competenza:

 

            a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);

 

            b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).»;

 

                7) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

 

            «5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).».
 

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